Art. 13.
(Mobilità dei dipendenti della pubblica amministrazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato, le regioni e gli enti locali predispongono, a livello regionale, liste di mobilità dei rispettivi dipendenti in esubero da aggiornare ogni tre mesi, suddivise per competenze.
      2. Gli enti locali territoriali che intendano ricorrere all'acquisizione di servizi o di consulenze esterni, giustificati dalla mancanza delle specifiche professionalità richieste all'interno dell'ente, devono preventivamente ricorrere alle liste di cui al comma 1 richiedendo il trasferimenti nei propri ruoli organici dei dipendenti ivi iscritti.
      3. Il dipendente dello Stato trasferito ai sensi del comma 2 non può rifiutare la mobilità, pena la perdita del posto di lavoro.
      4. Nel caso in cui la procedura di mobilità instaurata ai sensi del presente articolo comporti il trasferimento del dipendente ad una sede di lavoro situata ad una distanza superiore a 100 chilometri dalla sua residenza, al medesimo è riconosciuto un contributo a titolo di copertura delle spese di cambio di residenza.

 

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